regolamento - Città di Villa San Giovanni
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Scossa magnitudo 3.5 nel modenese19/06/2013Profonda 27,3 km e seguita da altre di intensita' piu' ridotte
regolamento

CITTÀ DI VILLA SAN GIOVANNI
Provincia di Reggio Calabria
REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELLA PUBBLICITA’
PORTA A PORTA O IN AREE E SPAZI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO
1. Il presente Regolamento intende ordinare la pubblicità di carattere commerciale distribuita a domicilio ed effettuata direttamente da persone incaricate allo scopo.
2. Si definisce volantino l’elemento bidimensionale realizzato generalmente con materiale cartaceo, di norma privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
Entro tale tipologia sono ricompresi anche i volantini realizzati con più pagine e destinati alla propaganda di particolari iniziative di carattere commerciale quali svendite, saldi, vendite promozionali e altro.
3. La distribuzione di volantini lungo le strade comunali è subordinata alla presentazione, in carta semplice, di istanza di autorizzazione con il modulo previsto presentato al protocollo comunale. La stessa deve pervenire almeno 02 giorni prima dell’inizio dell’attività e deve contenere i seguenti elementi :
a. generalità complete e codice fiscale del richiedente;
b. periodo di effettuazione del volantinaggio (dal giorno al giorno);
c. dichiarazione della zona interessata;
d. numero di persone che espletano il servizio;
e. numero dei volantini che si intendono distribuire;
f. copia del volantino allegato;
g. attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese d'istruttoria comprensivo dell’eventuale cauzione;
h. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
4 Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantino, o di altro materiale pubblicitario, è dovuta l’imposta comunale sulla pubblicità ai sensi del D.Lgs. 507/93 per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alle tariffe stabilite con provvedimento di Giunta Comunale.
5 L’attività di volantinaggio è, in ogni caso, effettuata nel rispetto dei seguenti divieti:
a. è vietato la posa del materiale fuori dalle cassette postali o dagli appositi contenitori;

CITTÀ DI VILLA SAN GIOVANNI
Provincia di Reggio Calabria
a. è vietata la posa di più di un volantino per ogni cassetta postale;
b. è vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta;
c. è vietata altresì la distribuzione di volantini in prossimità di incroci o lungo le pubbliche vie in quanto arreca pericolo o rallentamento dei veicoli in movimento;
d. è vietata la distribuzione di volantini con espliciti contenuti volgari od offensivi della dignità e libertà delle persone.
6. Salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato o costituisca più grave illcecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolament si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 255, 1° comma, del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modificazione, da Euro 25,00 ad Euro 155,00, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 80,00 ad Euro 500,00.
7. Per ciascuna violazione il trasgressore sarà ammesso a pagare , a titolo di oblazione, entro il termine di 60 giorni dalla notifica della violazione, l’importo in misura ridotta ai sensi delle Legge n. 689/81, pari al doppio del minimo o a un terzo del massimo. Le competenze nel caso di accertamento della violazione sono:
a) del Comando di Polizia Municipale per le violazioni di carattere amministrativo in violazione dell’art.6 e 7 del presente regolamento;
b) dall’Ufficio Tributi del Comune o del Concessionario addetto alla riscossione per l’aspetto Tributario .
8. L’autore materiale delle violazioni ai divieti, nel caso di sua individuazione , ed il richiedente, sono considerati, in solido responsabili del mancato rispetto dei divieti Qualora non sia individuato l’autore materiale delle violazioni ai divieti elencati nell’art.5 del presente regolamento il responsabile del mancato rispetto dei divieti elencati è il richiedente.
9. Prima dell’inizio dell’attività la ditta/società deve essere in possesso delle comunicazione/dichiarazione regolarmente protocollata e di giubbetto rifrangente per tutelare l’incolumità dell’operatore.
10. Il personale addetto deve essere provvisto di copia della richiesta di distribuzione regolarmente protocollata.
11. Le aziende soggette a sanzioni e non ancora pagate non potranno chiedere la distribuzione di volantini. Nel caso di reiterazione, per tre volte, della violazioni contestate, l’azienda non potrà eseguire altri interventi.
12. Il presente regolamento entra in vigore il 26.11.2010.
Regolamento per la distribuzione dellla pubblicità porta a porta (volantinaggio)
Città di Villa San Giovanni
Palazzo San Giovanni Via Nazionale 625
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