GUIDA ALL'I.C.I.
Imposta Comunale sugli Immobili
Comune di VILLA SAN GIOVANNI
Cos'è l'I.C.I.
L'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, istituita con il decreto legislativo n° 504 del 1992, si applica a fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli a qualunque uso destinati e deve essere calcolata sulla base di aliquote variabili, stabilite dal Comune in cui sono ubicati gli immobili di proprietà.
Definizione di Fabbricato, Area Fabbricabile e Terreno Agricolo
Il fabbricato è un'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, al catasto edilizio urbano, cui sia stata attribuita o è attribuibile un'autonoma rendita.
I fabbricati costruiti abusivamente costituiscono oggetto di tassazione, a prescindere dal fatto che per essi sia stata presentata o meno la relativa istanza di sanatoria edilizia.
I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili dalla data di ultimazione dei lavori oppure, se è antecedente, dalla data di utilizzazione della costruzione.
I fabbricati inagibili sono soggetti ad una riduzione dell'imposta. La condizione di inagibilità deve essere però accertata dall'ufficio tecnico comunale.
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo il Piano Regolatore approvato dal Comune.
Per terreno agricolo si intende quel terreno sul quale si esercita un'attività agricola. Non sono considerati agricoli i terreni incolti, a prescindere dai motivi della mancata coltivazione, ed i terreni sui quali le attività agricole non sono condotte in forma imprenditoriale (ad es: i cosiddetti "orticelli").
Chi deve pagare l'I.C.I.
Sono tenuti al pagamento dell'imposta i seguenti soggetti:
F i proprietari di unità immobiliari, aree edificabili e terreni agricoli anche se residenti all'estero;
F i titolari di diritti reali di godimento su un dato immobile (usufrutto, uso, abitazione);
F i locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
F i concessionari di aree demaniali.
In caso di affitto, l'imposta è dovuta dai proprietari. Non versano imposta i nudi proprietari. Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere versata da ciascun contitolare in proporzione alle quote di possesso. Però, se un contitolare effettua il versamento dell'imposta anche per conto degli altri, il debito tributario si considera regolarmente assolto.
Dichiarazione I.C.I.
I soggetti che divengono proprietari di un immobile, area edificabile o di un terreno agricolo ubicato nel territorio di Villa San Giovanni, devono presentare, con apposito modulo, la dichiarazione relativa al bene di cui sono entrati in possesso. Presso l'ufficio dell'A.T.I Maggioli Tributi s.p.a - E.TR. s.p.a., sito in via Ammiraglio Curzon n. 14, i contribuenti possono ritirare e consegnare gli appositi moduli prestampati di "Dichiarazione I.C.I." e inoltre possono ricevere assistenza nella compilazione degli stessi.
La dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, quindi entro il 30 luglio dell'anno successivo all'anno in cui il possesso ha avuto inizio ( data di presentazione della dichiarazione dei redditi ), ed ha validità anche per gli anni successivi. Al contrario, se si verificano delle variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza, il contribuente è tenuto a presentare nuovamente la dichiarazione I.C.I..
In particolare la dichiarazione I.C.I. va presentata nei seguenti casi:
F passaggi di proprietà (acquisto o vendita);
F costituzione o estinzione di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione);
F acquisto o perdita del diritto di esenzione dall'imposta (vedere esenzioni);
F modifica della caratteristiche dell'immobile (ad es. ultimazione dei lavori su un'area edificabile, fabbricato che non è più adibito ad abitazione principale);
Nel caso di più soggetti tenuti al pagamento dell'imposta per lo stesso immobile, si può presentare dichiarazione congiunta.
Nel caso di successione non deve essere inoltrata alcuna dichiarazione poiché a questo provvederà direttamente l'ufficio presso il quale viene presentata la denuncia di successione.
Agevolazioni
Agevolazione prima casa.
Per l'abitazione principale adibita a dimora abituale del contribuente è riconosciuta una detrazione dall'imposta di € 103,29 annue. La condizione essenziale affinché possa essere riconosciuta tale detrazione è che ci sia identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'ICI ed il soggetto che dimora abitualmente nell'immobile.
Per i cittadini italiani residenti all'estero che posseggono un immobile in Italia, possono usufruire di questa agevolazione, purché l'immobile sia sfitto.
Come si calcola l'I.C.I.
L'imposta da pagare sull'immobile posseduto viene determinata applicando alla base imponibile, cioè al valore del fabbricato o dell'area edificabile, l'aliquota stabilita ogni anno dal Comune.
Per quanto riguarda i fabbricati, la "base imponibile" è data dalla loro rendita catastale, rivalutata del 5% (vedi art. 3 comma 48 L. 23/12/1996, n. 662) e moltiplicata:
F per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali: A (abitazioni); C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), ad esclusione delle categorie A/10 e C/1;
F per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
F per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
La base imponibile delle aree fabbricabili è rappresentata dal loro valore venale in comune commercio. Si può trovare la tabella dei valori dei terreni idonei all'edificazione in base alla loro collocazione geografica, presso l'ufficio tecnico del comune in cui è ubicato il terreno.
Per i terreni agricoli la base imponibile si ottiene moltiplicando per 75 il reddito dominicale risultante al catasto dei terreni agricoli (rivalutato del 25%).
Le aliquote
Le aliquote I.C.I per l'anno 2006, fissate con delibera n ° 32 del 25/02/2006, sono le seguenti:
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aliquota ordinaria
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6 PER MILLE
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aliquota abitazione principale + pertinenze
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5 PER MILLE
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aliquota immobili sfitti
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6 PER MILLE
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aliquota per immobile locato con contratto registrato ed adibito ad abitazione principale
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5 PER MILLE
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Pagamento e Scadenze
Come si paga l'I.C.I.
L'I.C.I. può essere versata presso:
- l'E.TR. s.p.a. di Reggio Calabria,sito in C/so Vittorio Emanuele n. 71;
- gli uffici postali tramite apposito bollettino di conto corrente postale, intestato a:
C/C N ° 101899 - Commissario Gov. Deleg. Provv.Te Risc. Tributi - I.C.I. Conc. di Reggio Calabria - E.TR. s.p.a. 89100 RC, oppure col modello F24;
- gli istituti bancari tramite modello F24.
Il modello F24 agevola notevolmente i cittadini poiché non solo consente di versare con un unico modello l'ICI e gli altri tributi (Irpef, Iva, ecc.), ma anche ne consente la compensazione con eventuali altri crediti tributari. Non solo, procedendo al pagamento dell'I.C.I. tramite questo strumento, il contribuente non pagherà la tassa postale.
Dove si può trovare il modello
Il modello di pagamento unificato modello F24 è disponibile su internet al seguente indirizzo:
o presso gli uffici postali o gli istituti bancari.
Dati utili per la compilazione di questo modello
Tabella dei codici dei tributi ICI:
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Tipologia
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Codice Comune di Villa San Giovanni
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Codice Tributo
ICI
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ABITAZIONE PRINCIPALE
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M018
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3901
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AREE FABBRICABILI
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M018
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3903
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ALTRI FABBRICATI
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M018
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3904
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TERRENI AGRICOLI
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M018
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3902
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Quando si paga l'I.C.I.
L'imposta può essere pagata in due rate. L'acconto, pari al 50% del totale, è da versare entro il trenta giugno. Il saldo, ossia la seconda rata dell'imposta, deve essere pagata entro il venti dicembre.
E' possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica rata che va pagata entro il trenta giugno dell'anno cui l'imposta si riferisce.
Le scadenze:
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ACCONTO (I rata):
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entro il 30 giugno
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SALDO (II rata):
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entro il 20 dicembre
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UNICA RATA:
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entro il 30 giugno
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Se il contribuente possiede più immobili nel Comune di Villa San Giovanni sarà sufficiente effettuare un unico versamento.
Non si deve effettuare il versamento se l'imposta complessiva annuale da corrispondere al Comune è inferiore a:
2,07 €..
Sanzioni - ravvedimento operoso
Il nuovo sistema sanzionatorio prevede la risoluzione delle sanzioni quando l'autore di una o più violazioni provveda spontaneamente ed entro certi termini a regolarizzare la propria situazione.
Pertanto, se il versamento viene effettuato entro i trenta giorni dalla data di scadenza è dovuta una sanzione pari al 3,75 % dell'imposta più gli interessi legali del 2,50% annuale, calcolati sulla sola imposta. Se il versamento viene effettuato oltre i trenta giorni ed entro un anno dalla scadenza la sanzione è pari al 6,00 % mentre gli interessi rimangono invariati.
Qual è l'ufficio competente
Per ogni tipo di informazione e documentazione sull'Imposta Comunale sugli Immobili, ci si può rivolgere a:
Ufficio A.T.I. Maggioli Tributi s.p.a - E.TR. s.p.a
Via Ammiraglio Curzon, 14
89018 - Villa San Giovanni (R.C.)
Orario di ricevimento al pubblico
Lunedì - Mercoledì - Venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 12:30
Martedì: dalle ore 14:30 alle ore 16:30
Giovedì: dalle ore 14:30 alle ore 16:30 (solo per i commercialisti)
Giovedì: dalle ore 14:30 alle ore 16:30 (solo per i commercialisti)


