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Campagna antincendi boschivi 2009





CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

( Provincia di Reggio Calabria )
SETTORE TECNICO
UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE


Prot 11279 del 17/giugno/2009 ---------------

Il Comune di Villa San Giovanni, nell'ambito delle proprie attività istituzionali in materia di protezione civile e tutela del territorio e dell'ambiente, ha avviato una campagna informativa e di sensibilizzazione in tema di incendi boschivi.
La campagna informativa verrà effettuata mediante affissione della presente presso le sedi comunali e manifesti.
Il testo divulgativo è visionabile anche sul sito internet alle pagine dedicate alla protezione civile.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Premesso che ai sensi della Legge n. 353, del 21.11.2000, dal mese di Giugno e termine il 30 Settembre, fatta salva la possibilità di proroga determinata dall'evoluzione delle condizioni climatiche, occorre effettuare la campagna antincendi;
RITENUTA la necessità di adottare misure atte a prevenire il pericolo di incendi boschivi e campestri;
VISTA la legge 21 Novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
VISTA l'OPCM 3606/2007;
Considerato la necessità di fornire indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi stagione estiva 2009;
RENDE NOTO CHE
E' FATTO OBBLIGO :
Art. 1 - Ai proprietari o affittuari di terreni limitrofi alle linee ferroviarie ed alle strade statali, provinciali e comunali, per una più efficace prevenzione degli incendi, a provvedere alla creazione di una fascia di isolamento priva di cespugli e di
vegetazione erbacea secca.
Di provvedere alla falciatura della vegetazione cespugliata, ai rovi e quant'altro potrebbe essere infiammabile e comunque di tenere pulito il proprio fondo. Qualora i terreni limitrofi alle abitazioni appartengono a diverso proprietario, è d'obbligo segnalare la situazione di eventuale pericolo per la propagazione degli incendi all'Amministrazione Comunale, e per essa al Comando di Polizia Locale, perché adotti gli interventi più opportuni.
Art. 2 - La falciatura deve essere eseguita cominciando da quelle più vicine alle linee ferroviarie o alle stradali, statali, provinciali e comunali, e deve essere curato il successivo e tempestivo smaltimento.
E' vietato gettare fiammiferi, sigarette e qualunque altra cosa atta ad appiccare il fuoco nell'attraversare boschi, cespugli e campi con erba secca adiacente ai boschi.
Art. 3 - Il materiale di risulta delle lavorazioni che si effettuano nei boschi deve essere sistemato a regola d'arte, collocato in modo tale da non determinare pericolo per la propagazione degli incendi e nel contempo non danneggiare la rinnovazione vegetativa.
Art. 4 - Per l'incenerimento di stoppie, residui di lavorazione o potatura e di altro materiale, quando consentito, si deve adottare ogni precauzione perché il fuoco non si propaghi. Il terreno su cui avviene l'incenerimento deve essere isolato con la creazione di una fascia di terreno priva di cespugli e di vegetazione erbacea secca o con altro mezzo idoneo ad arrestare il fuoco.
Le operazioni di accensione di fuochi devono eseguirsi durante le prime ore del mattino,secondo le disposizioni vigenti dettate dal Comando del Corpo Forestale dello Stato, dovranno comunque essere sospese nei giorni ventosi ed i cumuli dovranno essere sorvegliati fino all'esaurimento e spegnimento.
Art. 5 - Chiunque rilevi un incendio deve dare immediatamente comunicazione al più vicino Comando del Corpo Forestale dello Stato, ovvero al Comando della Polizia Locale, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato o all'Arma dei Carabinieri.
L'inosservanza alle disposizioni di cui sopra sarà punita secondo le norme vigenti.
E' fatta salva l'osservanza di ogni altra disposizione vigente in materia.
La presente ordinanza avrà validità per un anno.
Dalla Sede Comunale lì 17/giugno/2009
Il Commissario Prefettizio
Dr. Mario Rosario Ruffo
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